Sanzioni
E’ CONSENTITO ACCEDERE AI MEZZI ATC SOLO SE MUNITI DI IDONEO TITOLO DI VIAGGIO. Conducenti ed addetti al controllo possono richiederne la visione e impedire l’accesso al servizio ai passeggeri non in regola.
GLI ADDETTI AL CONTROLLO DI ATC SONO PUBBLICI UFFICIALI: L’UTENTE È OBBLIGATO A FORNIRE LORO LE CORRETTE GENERALITÀ (ART. 651 C.P.). Gli addetti al controllo possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione secondo quanto previsto dalla Legge 689/81.
Clicca qui per leggere la tabella riassuntiva delle sanzioni e per informazioni sul pagamento delle sanzioni.
L’utilizzo del servizio di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio o con titolo di viaggio irregolare comporta l’ applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 36 del 06/11/ 2012 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 09/08/2016.
Per le seguenti violazioni:
- Mancanza titolo di viaggio;
- Titolo di viaggio non obliterato;
- Titolo di viaggio obliterato solo alla salita dell’agente accertatore;
- Titolo di viaggio obliterato più volte oltre le corse consentite;
- Titolo di viaggio inferiore alla tratta o per la tratta diversa da quella indicata.
è previsto il pagamento di una SANZIONE MINIMA di € 35,00 se pagata immediatamente all’agente accertatore. Solo nel caso in cui il sanzionato sia un minore di 18 anni o un incapace, gli esercenti la potestà genitoriale o chi è tenuto alla sorveglianza potranno pagare la sanzione nella misura minima di € 35,00 entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica della violazione, nell’ipotesi in cui non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai suddetti soggetti.
di € 60,00 (più il pagamento del titolo di viaggio evaso) se pagata entro cinque giorni.
di una sanzione ridotta di € 110,00 (più il pagamento del titolo di viaggio evaso) se pagata entro sessanta giorni dalla contestazione.
Per pagamenti oltre 60 giorni o in caso di recidiva (ai sensi art. 5 Legge Regionale 36/2012) l’importo viene elevato a € 280,00 (più il pagamento del titolo di viaggio evaso).
Per le seguenti violazioni:
- Titolo di viaggio contraffatto/abbonamento alterato (es. tagliato-incompleto-corretto ecc.).
è previsto il pagamento di una SANZIONE MINIMA di € 140,00 (più il pagamento della tariffa ordinaria oltre al titolo di viaggio contraffatto) se pagata entro cinque giorni.
di una sanzione di € 180,00 (più il pagamento della tariffa ordinaria oltre al titolo di viaggio contraffatto) se pagata entro sessanta giorni dalla contestazione.
Per pagamenti oltre 60 giorni o in caso di recidiva (ai sensi art. 5 Legge Regionale 36/2012) l’importo viene elevato a € 490,00 (più il pagamento della tariffa oltre al valore del titolo contraffatto).
In caso di abbonamento dimenticato o biglietto privo di card personale, qualora l’utente sia minore di anni 14 o presenti il proprio documento di identità al verificatore, la sanzione prevista ammonta al DOPPIO DEL TITOLO DI VIAGGIO presentando presso gli uffici aziendali nei successivi 5 giorni l’abbonamento valido al momento della sanzione (i minori di anni 14 devono essere necessariamente accompagnati dai genitori o chi ne fa le veci). In caso contrario (utente non identificabile a bordo o maggiore di anni 14) la sanzione prevista equivale a quella per mancanza di titolo di viaggio, con conseguente sequestro del biglietto. E’ inoltre previsto il rilievo fotografico dell’utente sanzionato. Per questi ultimi v’è comunque la possibilità di dimostrare la propria identità recandosi presso le biglietterie entro 5 giorni avendo con sé il documento di identità e l’abbonamento valido.
In caso di possesso di biglietto e card privi di fotografia, qualora l’utente sia minore di anni 14 o presenti il proprio documento di identità al verificatore, è da considerarsi utente regolare. In caso contrario (utente non identificabile a bordo o maggiore di anni 14) la sanzione prevista equivale a quella per mancanza di titolo di viaggio, con conseguente sequestro del biglietto. In questo caso è, inoltre, previsto il rilievo fotografico dell’utente sanzionato: la fotografia consente di dimostrare la propria identità recandosi presso le biglietterie aziendali entro 5 giorni avendo con sé il documento di identità e l’abbonamento valido.
Infine, nel caso in cui l’utente mostri un biglietto che riporta un numero diverso dalla card personale, la sanzione prevista equivale a quella per mancanza di titolo di viaggio, con conseguente sequestro del biglietto, senza alcuna distinzione circa la identificabilità o meno a bordo.